I principi dello Stato democratico di diritto sono meglio tutelati con l’adesione piena dell’Ucraina allo Statuto della Corte penale internazionale, ma sono significative anche le ragioni di opportunità politica

Dal tentato “genocidio per fame” (Holodomor) del tempo staliniano, alla cercata cancellazione per progressiva occupazione e annessione del tempo putiniano, la diversità sta oggi nell’atteggiamento in specie degli Stati occidentali verso l’Ucraina: non più di sostanziale indifferenza ma di fattiva collaborazione alla difesa secondo la prescrizione della Carta delle Nazioni Unite (art. 51: «Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security»).
L’organo giudiziario delle Nazioni Unite, la Corte internazionale di giustizia con sede all’Aja, ha potuto solo marginalmente intervenire – in ragione delle limitazioni sofferte in tema di esercizio della propria giurisdizione – di fronte alla guerra di aggressione posta in essere a inizio 2022 dalla Federazione Russa. Non ha tuttavia mancato di affermare, il 16 marzo dell’anno scorso, l’illegittimità di diritto internazionale del ricorso alla forza (Press release 2022/11: Provisional measure, in the case of Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide / Ukraine v. Russian Federation).
Per effetto dell’uscita della Federazione Russa dal Consiglio d’Europa tale Stato si trova inoltre, dal 16 settembre scorso, a non esser più parte contraente della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, alla cui applicazione sovraintende la Corte europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo. D’altra parte, il Comitato per i diritti dell’uomo può ricevere comunicazioni, nell’ambito del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 ai sensi del Protocollo opzionale al quale continua ad aderire la Federazione Russa, da individui che si ritengano privati dei diritti sanciti dal Patto in aree illegalmente annesse a seguito dell’occupazione russa di territori ucraini.
Al di là delle sopra accennate questioni di responsabilità internazionale dello Stato russo, merita concentrare l’attenzione sulle possibilità di imputazione internazionale di individui, per condotte che a essi possano essere riferite. In particolare per crimini di guerra e crimini contro l’umanità ha competenza in Ucraina la Corte penale internazionale/CPI (anch’essa con sede all’Aja e disciplinata dallo Statuto di Roma del 1998, entrato in vigore nel 2002), la cui giurisdizione è stata accettata dall’Ucraina con le due dichiarazioni rispettivamente del 2014 (a valere per fatti accaduti sul proprio territorio dal 21 novembre 2013 al 22 febbraio 2014) e del 2015 (a valere per fatti accaduti dal 20 febbraio 2014 e per una durata indefinita). A questo titolo è stato recentemente emesso dalla Corte penale internazionale un mandato d’arresto nei confronti del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e di Maria Lvova-Belova, responsabile per i diritti dell’infanzia presso l’ufficio del Presidente della Federazione Russa.
Recente è anche un rapporto (del 7.3.2023) della missione di monitoraggio dell’Office of the High Commissioner for Human Rights delle Nazioni Unite, con sede a Ginevra, sull’esecuzione sommaria di prigionieri, o comunque di persone fuori combattimento, tanto in mano russa quanto in mano ucraina.
Ci si può ben domandare se, di fronte alla mancata partecipazione allo Statuto della CPI da parte – fra gli altri – di Federazione Russa, Stati Uniti d’America, Repubblica popolare Cinese, Israele, Iran, Belarus, l’Ucraina abbia ragioni di opportunità politica capaci di spingerla a intraprendere la strada opposta: quella dell’adesione piena allo Statuto di Roma invece della sola dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte per fatti e tempi specifici. Senza dimenticare che l’Ucraina ha firmato lo Statuto della CPI il 20 gennaio 2000 pur senza averlo poi ratificato; mentre ha ratificato l’Accordo sui privilegi e le immunità della Corte.
Dal punto di vista giuridico già l’accordo di associazione fra Unione europea e Ucraina (v. Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L, n. 161 del 2014, p. 3) prevede all’art. 8, sotto il titolo International Criminal Court, che «The Parties shall cooperate in promoting peace and international justice by ratifying and implementing the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) of 1998 and its related instruments». Ciò nell’ambito, come dice il preambolo dell’Accordo, del comune impegno «to promoting the independence, sovereignty, territorial integrity and inviolability of borders».
Del resto la Costituzione ucraina dispone come segue al proprio art. 124, modificato assieme ad altri dopo un’opinione della locale Corte costituzionale del 2001:

Розділ VIII ПРАВОСУДДЯ
Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.
Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.
Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.
Законом може бути визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору.
Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних.
Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду.
{Частина шоста статті 124 набирає чинності з 30.06.2019 – див. пункт 1 розділу II Закону № 1401-VIII від 02.06.2016}
{Стаття 124 в редакції Закону № 1401-VIII від 02.06.2016}

Capitolo VIII – GIUSTIZIA
Articolo 124. La giustizia in Ucraina è amministrata esclusivamente dai tribunali.
Non è ammessa la delega di funzioni giudiziarie, né l’appropriazione di tali funzioni da parte di altri organi o funzionari.
La giurisdizione dei tribunali si estende a qualsiasi controversia legale e a qualsiasi procedimento penale. Nei casi previsti dalla legge, i tribunali esaminano anche altri casi.
La procedura obbligatoria di risoluzione preliminare delle controversie può essere stabilita dalla legge.
Il popolo partecipa direttamente all’amministrazione della giustizia attraverso le giurie.
L’Ucraina può riconoscere la giurisdizione della Corte penale internazionale alle condizioni definite dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale.
{La sesta parte dell’articolo 124 entra in vigore il 30 giugno 2019 – cfr Articolo 1 della sezione II della legge n. 1401-VIII del 2 giugno 2016}
{Articolo 124 così come modificato dalla Legge 2 giugno 2016, n. 1401-VIII}


Se del resto si parla di adesione dell’Ucraina alla Nato e all’Unione europea occorre chiaramente ammetterne l’attuale inammissibilità, finché sussiste lo stato di guerra con la Federazione Russa, alla luce anzitutto dell’art. 5 del primo ente, secondo cui «The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force». L’art. 42.7 del Trattato sull’Unione europea, poi, stabilisce che «If a Member State is the victim of armed aggression on its territory, the other Member States shall have towards it an obligation of aid and assistance by all the means in their power, in accordance with Article 51 of the United Nations Charter. This shall not prejudice the specific character of the security and defence policy of certain Member States». All’adesione conseguirebbe insomma l’estendersi automatico dello stato di guerra a un numero consistente di altri Paesi, Italia compresa, con conseguenze catastrofiche.
In differente direzione si porrebbe – ben oltre la proposta attivazione d’urgenza di un Tribunale internazionale speciale ad hoc sull’aggressione russa – l’immagine e la sostanza derivante all’Ucraina dall’adesione allo Statuto della CPI, coi suoi 123 attuali Stati contraenti. Infatti, con questo atto il Paese acquisirebbe un ruolo di primo piano nell’ambito della Corte e rispetto ai Paesi che ne riconoscono la giurisdizione – oltre a entrare a pieno titolo nell’Assemblea degli Stati Parte dello Statuto di Roma – ampliando il proprio contributo nelle organizzazioni intergovernative di cui è membro. Così, può essere ad esempio significativamente citato un caso (Yakovlyev c. Ukraine – n. 42010/18 dell’8.12.2022) di sottoposizione dell’Ucraina alla giurisdizione della Corte europea di Strasburgo dove, benché ne risulti dichiarata la responsabilità per violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nei confronti di un carcerato, non può non conseguirne internazionalmente accresciuta la stessa ammirazione per la volontà ucraina, ben differentemente da quella russa, di assoggettarsi a un controllo esterno pur di esser rispondente – persino nelle difficilissime circostanze attuali – ai principi dello Stato democratico di diritto, in particolare in tema di rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo.

[Documento presentato a membri del Governo e del Parlamento dell’Ucraina nel corso di incontri a Kyiv avvenuti in occasione del 25 Aprile 2023]