Disciplina per l’esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dei referendum previsti nell’anno 2025.
Articolo 1 – (Disciplina speciale per l’esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede per i referendum indetti nell’anno 2025)
1. In occasione dei referendum indetti nell’anno 2025, gli elettori fuori sede, che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni elettorali, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste ai commi successivi.
2. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi del comma 1 presentano, personalmente o tramite persona delegata o mediante l’utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno quaranta giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse modalità previste dal primo periodo, entro il trentesimo giorno antecedente la medesima data[1].
3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l’indirizzo completo del temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, nonché la certificazione o altra documentazione attestante l’iscrizione presso un’istituzione scolastica, universitaria o formativa.
4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell’elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio. L’ufficiale elettorale del comune di residenza annota inoltre nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l’elettore fuori sede l’opzione di quest’ultimo per l’esercizio del diritto di voto in altro comune per i referendum previsti nell’anno 2025.
5. Entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore fuori sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici, un’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui votare.
6. Gli elettori fuori sede di cui al comma 2 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell’attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.
7. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
[1] La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione (art. 15, comma 2, legge 352/70).